CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
La delibera 109 del 2005, collocamento disabili e l'accertamento

L'iscrizione negli elenchi provinciali avviene di norma a seguito dell'accertamento della Commissione sanitaria, ex articolo 4 Legge 104 92, integrata con operatori del Settore Sociale, sulla base di una programmazione degli accertamenti che le Aziende Sanitarie Locali concorderemo con la competente Amministrazione Provinciale, di concerto con i Servizi Lavoro provinciali competenti; I soggetti interessanti effettuano l'accertano presso l'Azienda Usl, territorialmente competente secondo le seguenti modalità: I soggetti disabili non iscritti presentano la domanda ai Servizi Lavoro provinciali competenti. Il Servizio Lavoro provinciale competente li iscrive con riserva e invia i nominativi per l'accertamento all'Azienda U.S.legge competente per il territorio; I soggetti disabili avviati con riserva di successivo accertamento sanitario vengono inviati dai Servizi Lavoro provinciali competenti alle Commissioni sanitarie competenti per l'effettuazione dei controlli di permanenza dello stato invalidante e dell'idoneità alle mansioni lavorative, che devono rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo; Nel caso in cui la Commissione, in sede di controllo della permanenza nello stato invalidante del disabile, accerti una variazione della percentuale di invalidità in più o in meno è tenuta ad inviare al Servizio Lavoro provinciale competente la nuova relazione conclusiva del verbale di accertamento; Qualora il disabile abbia effettuato la visita di accertamento o di controllo della permanenza nello stato invalidante nei precedenti 365 giorni, al fine di un inserimento lavorativo, il Comitato Tecnico può decidere l'opportunità di effettuare la valutazione di cui all'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M.13 gennaio 2000, limitatamente alla misura delle capacità già accertate nonché alla validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, anche mediante la relazione conclusiva di accertamento e attraverso tutti gli atti a sua disposizione; L'attività di accertamento si conclude con la predisposizione, da parte della Commissione, di una relazione conclusiva prevista dall'articolo 6 DPCM 13gennaio 2000. Tale relazione, intesa come strumento di valutazione collegiale, deve essere inviata dalla Azienda USL al Servizio Lavoro provinciale competente e alla persona disabile. E' inoltre ritenuto necessario ridurre i tempi di certificazione affinchè il disabile sia collocato in tempi certi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 68 99, le aziende USL devono inviare la relazione conclusiva articolo 6 del DPCM 13 gennaio 2000 corredata dal profilo socio lavorativo ai Servizi Lavoro provinciali competenti contestualmente alla trasmissione della stessa alla Commissione di verifica del Ministero del Tesoro. I Dirigenti Generali delle Aziende USL devono inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione alla Giunta Regionale in merito: Alle modalità organizzative messe in atto per il funzionamento delle Commissioni di accertamento in particolare il numero delle Commissioni, la localizzazione, la composizione delle stesse, i tempi di attesa e le modalità di accertamento; Alla verifica dei protocolli di rapporto e coordinamento definiti con le Amministrazioni Provinciali.

La delibera 109 del 2005, incontro domanda offerta di lavoro

L'attività di incontro domanda offerta di lavoro per il collocamento mirato, con o senza convenzione, avviene nel Servizio Lavoro provinciale competente sulla della relazione conclusiva dal profilo socio lavorativo articolo 6 del DPCM del 13.1.2000 ed anche in raccordo con i Servizi Socio sanitari competenti per territorio, che supportano l'attività di accertamento. Per la Convenzione nominativa nella pubblica amministrazione per i disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è prevista una attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio sanitari competenti per territorio. I Servizi socio sanitari, per i disabili che hanno già concluso positivamente un tirocinio terapeutico, possono segnalare, ai servizi del lavoro territorialmente competenti i nominativi dei disabili al fine di predisporre un eventuale percorso per l'inserimento mirato: che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo. I Servizi Lavoro provinciali competenti, previo accertamento sanitario della Commissione di cui al D.P.C.M. del 13.1.2000 e i servizi socio sanitari competenti per territorio definiscono le modalità del percorso per l'inserimento mirato che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla legge 196 97, articolo 18 e D.M. n.142 98. Il tirocinio formativo può anche essere svolto nella P.A. soggetta all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 legge 68 99. Al termine del percorso per l'inserimento mirato sarà cura dei tutors uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio sanitari relazione ai Servizi Lavoro competenti della Provincia, sull'esito dell'attività formativa svolta.

La delibera 109 del 2005, per i soggetti già inscritti nell'elenco articolo 8 comma 1 68 99

I Servizi Lavoro provinciali competenti predispongono, attraverso i colloqui individuali, e sentito il Comitato Tecnico, la scheda individuale del disabile contenente: la risultante della relazione conclusiva medica; Il profilo socio lavorativo; Le risultanze dei colloqui; Quanto esplicato dall'articolo 8, comma 1, legge 68 99; Le esperienze professionali e la formale aspirazione al lavoro del disabile al fine di predisporre un progetto di servizio integrato. Sulla base della scheda individuale è predisposto e concertato con l'interessato un progetto di servizio integrato contenente l'offerta di servizi a disposizione per migliorare l'occupabilità del disabile: orientamento, tirocini, formazione, tutoraggio ecc. Nel caso in cui durante il colloquio emergano difficoltà in merito alla immediata possibilità di inserimento al lavoro, l'Ufficio rimetterà gli atti al Comitato Tecnico, che potrà riconoscere la temporanea indisponibile manterrà l'iscrizione nell'elenco dell'articolo 8 legge 68 99 con lo stato di disoccupazione conservato. Per gli avviamenti numerici restano valide le disposizioni previste dalla legge 68 99 articolo 9 comma.5 e dalla delibera G.R. n.908 01;

 

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