CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
La patente speciale

Per conseguire la patente di guida speciale, la persona disabile deve effettuare una visita presso la Commissione Medico Legale della provincia di appartenenza. La Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare. Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti dalla Commissione Medico Legale. Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi che l'ingegnere della Motorizzazione Civile ha previsto in sede d'esame.

La patente Europea

Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l'adattamento obbligatorio, ad esempio: cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc. La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici di tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei Trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.

L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO:
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella
tabella di fine capitolo della Guida agevolazioni fiscali Disabili 2007, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici
per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI:
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche
un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo
sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo
entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti,
come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento),
gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di
spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può
fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture
per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

ATTENZIONE:
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei
portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
dai beneficiari degli sconti fiscali.

contatti | tasti accesso rapido | cerca nel sito | credits | area riservata

Info Dama - Centro servizi informativi per le disabilià - Provincia di Pistoia