CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
Tecnologia informatica e abbattimento delle barriere virtuali

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione ha cambiato il nostro modo di vivere, lavorare, studiare, comunicare. Molti sono i benefici che ne derivano, ma tali vantaggi devono essere per tutti e non solo per una piccola minoranza. Senza un adeguato intervento a favore dei gruppi che tradizionalmente vengono considerati più deboli, quali disabili e anziani, si rischia di accentuare ancor di più la loro esclusione dalla vita comunitaria. Uno degli obiettivi principali indicati dalla Commissione europea nel documento eEurope: una Società dell'informazione per tutti è appunto l'abbattimento delle barriere che ostacolano l'integrazione. L'ufficio del Ministero dell'Innovazione e le Tecnologiesi impegna a far si che l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della Comunicazione sia un diritto per ogni cittadino.

La legge sull'accessibilità

In linea con gli indirizzi formulati dall'Unione europea, il 9 gennaio 2004 è stata adottata la cosiddetta Legge Stanca sull'accessibilità Legge numero 4 del 9 gennaio 2004 disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le barriere virtuali che limitano l'accesso dei disabili alla Società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. La Legge Stanca si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. E' previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti dell'accessibilità, e, in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all'articolo 5, di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.

Il contesto, il libro bianco sull'accessibilità

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel maggio 2002 viene istituita la Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli Decreto interministeriale del 31 maggio 2002 che vede la partecipazione di rappresentanti del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il lavoro finale della commissione, il Libro Bianco sull'accessibilità viene presentato ai ministri Stanca, Sirchia e Maroni il 5 marzo 2003 a Roma nel corso della Conferenza Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi.

regolamento e decreti

Nell'Art.10 della Legge Stanca è prevista l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione che dovrà stabilire i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità, le modalità di attribuzione della certificazione di accessibilità, le modalità di valutazione e controllo. Il 25 febbraio 2005 lo schema di regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, precede la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Successivamente il Ministero per l'Innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, stabilirà con proprio decreto, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal predetto regolamento, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità e le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché, i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

 

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