CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'
Barriere architettoniche e seggi elettorali

Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili devono essere disposti in modo tale da permettere agli elettori non deabulanti, la lettura dei manifesti le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di saggio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni elettorali. Le sezioni accessibili saranno segnalate mediante il simbolo internazionale. In dette sezioni elettorali deve essere predisposta almeno una cabina che consenta l'agevole accesso con sedia a rotelle, che preveda un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. Da terra, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza. I comuni devono provvedere ad un censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti nelle future consultazioni la stessa situazione.

Farsi assistere

Secondo la normativa vigente sono da considerarsi elettori fisicamente impediti, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Importanti le disposizioni introdotte dall'art. 29 della recente legge 104/92. I Comuni sono tenuti ad organizzare in occasione di consultori elettorali servizi di trasporto per facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento dei seggio elettorale. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le USL, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della 15 gennaio 1991 numero 15. Il cittadino handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto può farsi accompagnatore da una persona di sua fiducia. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Disposizioni per garantire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi patologie

La Costituzione sancisce all'articolo 48 che Il voto è personale ed è uguale, libero e segreto e che Il suo esercizio è dovere civico, precisando altresì che il diritto di voto non può subire limitazioni se non quelle derivanti da incapacità civile, da sentenza penale irrevocabile, ovvero nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Nonostante ciò, nel nostro Paese esistono casi, numericamente non limitati, di elettori che si vedono nei fatti inibito l'esercizio del diritto di voto. Ci si riferisce a tutti quei cittadini i quali, affetti da gravissime patologie che rendono la loro esistenza dipendente da apparecchiature elettromedicali e da trattamenti terapeutici permanenti in regime di assistenza domiciliare, si trovano nell'impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, se non a rischio di vita. Tali cittadini vivono una condizione che non consente l'applicazione analogica delle disposizioni relative al voto assistito di cui a l'articolo 55 del testo unico delle leggi recenti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto Presidenziale della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, e all'articolo 41 testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, così come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, numero 17. E' evidente, infatti, che i casi ricompresi dalle disposizioni sopra citate si riferiscono agli elettori affetti anch'essi da gravi infermità, ma che comunque sono in grado di recarsi personalmente al seggio. Non a caso, gli stessi Comuni, in occasione delle consultazioni elettorali, sono tenuti a mettere a disposizione servizi di trasporto pubblico adeguati a facilitare loro il raggiungimento del seggio elettorale, secondo quanto prevede la legge 5 febbraio 1992, numero 104; nonché ad adottate tutte le altre misure contemplate dalla legge 15 gennaio 1991, numero 15. All'ipotesi contemplata dal presente disegno di legge non possono neanche applicarsi le disposizioni previste per i degenti in ospedali e case di cura, a cui viene consentito l'esercizio del diritto di voto nel luogo di ricovero, secondo quanto stabilito dagli articoli 51, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361 e dagli articoli 42,43 e 44 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570.

Obbiettivo del disegno di legge

Dunque, ad oggi, non esiste una normativa che rende possibile l'esercizio del diritto di voto ai soggetti gravemente malati e dipendenti da apparecchiature elettromedicali. Un Paese democratico non dovrebbe tollerare tale discriminazione e ignorare il diritto di un gran numero di cittadini che, pur nella difficile condizione esistenziale in cui si trovano, avvertono forte il bisogno di partecipare ad un momento di grande importanza qual quale è quello della scelta dei propri rappresentanti. Per tale ragione, il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di rendere possibile anche a tali cittadini, l'esercizio del diritto di voto. Poiché per essi l'abitazione rappresenta non solo il luogo in cui vivere, ma soprattutto il luogo di cura, si prevedono alcune misure volte a consentire il voto domiciliare. A tal fine, si è adottato un modello procedure simile a quello previsto dall'articolo 53 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, per i degenti in ospedali e case di cura di minori dimensioni, i cui voti sono raccolti dal presidente di sezione elettorale ove è posto il luogo di cura. In particolare, le loro disposizioni prevedono che gli interessati facciano pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, allegando copia del proprio certificato elettorale e di un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato da competenti organi dell'Azienda sanitaria locale. Quest'ultimo documento deve attestare l'esistenza di una infermità che non consente al soggetto di recarsi alle urne perché dipendente da apparecchiature elettromedicali e necessitante di assistenza permanente. Lo stesso certificato medico attesta l'eventuale necessità di assistenza all'esercizio del voto. Tale assistenza può essere prestata da un familiare ovvero da un altro elettore volontariamente scelto a questo fine. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni che sono poi consegnati al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale. I Comuni adottano tutte le misure necessarie alla pianificazione e all'organizzazione della raccolta del voto a domicilio, in relazione al numero di domande pervenute. Il presidente della sezione in cui gli elettori risultano inscritti, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario, è dunque tenuto a recarsi presso le abitazioni di coloro che abbiano inoltrato l'apposita dichiarazione. Lo stesso presidente, raccolte le schede votate, provvede a portarle immediatamente alla sezione elettorale e ad immetterle nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. La nuova disposizione si applica a tutte le consultazioni elettorali per l'elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali, comunali e provinciali, del Parlamento europeo e per le consultazioni referendarie. In tal modo si intende finalmente offrire la possibilità di esercitare pienamente il diritto di voto a tutti i soggetti che versano in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. Inoltre, le modalità previste dal presente disegno di legge non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali.

 

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