CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER LE DISABILITA'

Il riconoscimento dell'invalidità civile può dare diritto ad una provvidenza economica (pensione, accompagnamento). Il cittadino può accedervi in base al punteggio di invalidità assegnato dalla Commissione Medica. Provvidenze economiche e limiti di reddito vengono stabiliti ogni anno in base alla legge finanziaria.

Benefici per gli invalidi civili:

  • Indennità d'accompagnamento
  • Pensione d'inabilità
  • Assegno mensile d'inabilità
  • Indennità mensile di frequenza (solo per minori) Benefici per i cechi civili:
  • Pensione di cecità parziale
  • Indennità speciale per cecità
  • Pensione di cecità assoluta Benefici per i sordomuti:
  • Pensione di sordomutismo
  • Indennità di comunicazione per sordomutismo

Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento (Tratto da HandyLex: Minorati civili e provvidenze economiche)
L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

A quali condizioni ?:

  1. viene erogata indipendentemente dall'età;
  2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  3. avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  4. non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
    Importo 2007: Euro 457,66 per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Invalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (Tratto da HandyLex: Minorati civili e provvidenze economiche)
L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

A quali condizioni?:

  1. età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  3. avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  4. disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.171,44;
  5. essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.
    Importo 2007: Euro 242,84 per 13 mensilità.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

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